Italia economia sociale
- Imprese sociali (D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni) costituite in forma di società
- Cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche) e relativi consorzi
- Società cooperative aventi qualifica di ONLUS (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni).
- incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati;
- inclusione sociale di persone vulnerabili;
- salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;
- conseguimento di ogni altro beneficio derivante da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di comunità o territorio.
Investimento tra i 200mila e i 10 milioni di euro. Il finanziamento copre fino all’80% delle spese ammissibili.
- finanziamento agevolato al tasso dello 0,5% annuo e della durata massima di 15 anni, concesso dal Ministero dello sviluppo economico, a valere su risorse di Cassa Depositi e Prestiti, al quale deve essere necessariamente abbinato un finanziamento bancario pari al 30% del finanziamento totale concesso dalla Banca finanziatrice;
- contributo non rimborsabile nella misura massima del 5% delle spese ammissibili per programmi d’investimento che non superino i 3.000.000,00 di euro.
- Fino ad esaurimento fondi stanziati dal Ministero
